Migranti, il governo libico emette decreto per neutralizzare le Ong

Consiglio presidenziale

del governo di accordo nazionale

Oggetto: avviso decreto

Protocollo: …ش ق / 342

Data: 15/09/2019

Direttore dell’ufficio del ministro

Inoltrato a Sig.Capo dei porti e del trasporto marittimo per informazioni e procedure

La trasmissione di Una copia al sig. Agente dei porti per informazioni e il monitoragio.

Firma

19/9/19

Onorevole ministro dei trasporti

Cordiali Saluti

Emesso dal Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale il decreto N. 1034 / 2019 in data 14/09/2019, Sul trattamento speciali con le organizzazioni internazionali e non governativi nella zona Libica di ricerca e salvataggio marittimo.

Inviamo alla vostra eccellenza copia del decreto da mettere in attuazione.

Consigliere: ADIL ALI CHTIOUI

Il consigliere legale del presidente del consiglio presidenziale

e direttore degli affari legali e Reclami

Timbro           Registro/ 2477-8

Data 17/7/2019

Firma

Copia per:

  • Presidente del consiglio presidenziale
  • Presidente dell’ufficio Contabile
  • Presidente del corpo di sorveglianza amministrativa
  • Ministro degli affari esteri
  • Amministrazione degli affari legali e Reclami
  • Dossier periodico generale

Consiglio presidenziale

Del governo di accordo nazionale

Decreto del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale

  1. (1034) Anno 2019

Sui trattamenti speciali con le organizzazioni internazionali e non governativi nella zona Libica di ricerca e salvataggio marittimo.

Consiglio presidenziale:

  • Visto l’annuncio costituzionale e le sue modifiche.
  • Visto il accordo politico libico siglato in data 17 dicembre 2015.
  • Visto la legge marittimo libico e le sue modifiche.
  • Visto la legge N.(18) anno1994, sulla regolamentazione del trasporto marittimo.
  • Visto la legge N.(15) anno 2003, Sulla protezione e il miglioramento dell’ambiente.
  • Visto il decreto del comitato popolare (già) N.372 anno 1996, Istituzione del dispositivo di guardia costiera e la sicurezza dei porti e le sue modifiche.
  • Visto decreto del comitato popolare pubblico(già) N.(81) anno 2008, L’istituzione dell’autorità portuale e trasporto marittimi e le sue modifiche.
  • Visto decreto del Consiglio presidenziale N.(12) anno 2016, sulla delega delle missioni
  • Visto Decreto del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale N.(256) anno 2018, Per l’emissione della regolamentazione della politica di conformità alle norme internazionali e nazionali per la sicurezza marittima.
  • Visto Decreto del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale N.(1493) anno 2018, Istituzione di un centro di ricerca e soccorso marittimo
  • Visto Dichiarazione della zona di ricerca e salvataggio marittima libica Il 10 luglio 2017, individuando dipartimento portuale in merito.
  • L’impegno agli accordi e ai convenzione internazionali di cui la Libia fa parte nella ricerca e salvataggio marittima.
  • Visto la lettera del capo del dipartimento legale N.(129) il 26/11/2018.
  • Visto la lettera del Ministro dei trasporti – plenipotenziario N.(1706) il 21/05/2019.

Consiglio presidenziale

del governo di accordo nazionale

Decreta

Articolo (1)

Definizioni:

Nell’applicazione delle disposizioni si specifica sotto il significato dei Termini usati.

Dispositivo: Dispositivo di guardia costiera e la sicurezza dei porti

Autorità marittima Libica: Autorità portuali e trasporto marittimo

Organizzazioni: Organizzazioni governativi e non governativi impegnati nel salvataggio degli immigrati clandestini nel mare

Immigrati: Immigrati clandestini

Area dichiarata: Area marittima di ricerca e salvataggio sotto controllo dello stato Libico come previsto dal coordinamento dell’organizzazione internazionale marittima (IMO)

Il centro (LMRCC): Il centro di coordinamento delle ricerche e salvataggio marittimo Libico dipendente del consiglio di guardia costiera e la sicurezza dei porti.

Autorità esecutiva: Autorità di competenza del dispositivo di guardia delle coste e sicurezza dei porti o qualsiasi altra entità autorizzata da parte del governo Libico.

Unità Marittime: Navi e barche usati da parte delle organizzazioni governativi e non governativi impegnate nella ricerca e salvataggio marittimo.

Articolo (2)

Sono regolate a seconda delle disposizioni di questa tabella, le misure di cooperazione nella zona di ricerca e salvataggio marittimo sotto responsabilità dello stato Libico e secondo quanto dichiarato dall’organizzazione marittima internazionale (IMO) del 10 Giugno 2017

Articolo (3)

Si applicano le disposizioni del presente regolamento a tutte le organizzazioni governative e non governative impegnate nella ricerca e salvataggio marittimo.

Articolo (4)

Il Dispositivo della Guardia Costiera e Sicurezza dei porti si occupa di:

  • Gestione dell’area di ricerca e salvataggio nelle acque Libiche
  • Comando delle operazioni di ricerca e salvataggio nella Zona dichiarata.

Il Centro di ricerca e salvataggio marittimo LMRCC coordina le operazioni di ricerca e salvataggio marittimo nella regione.

Articolo (5)

Le organizzazioni interessate a collaborare nella ricerca e salvataggio marittimo nell’area gestita dal Dispositivo, devono presentare una domanda di autorizzazione che alleghiamo al presente accordo, secondo il modello (T.T.A./019). Il Dispositivo si occupa della trasmissione della domanda alle autorità marittime Libiche per il rilascio dell’autorizzazione di collaborazione a seconda delle normative.

Articolo (6)

Le unità marittime affiliate all’organizzazione di ricerca e salvataggio in mare, durante il lavoro nell’area devono fornire periodicamente tutte le informazioni necessarie, anche tecniche – relative al loro intervento – al centro di coordinamento libico per il salvataggio in mare (LMRCC).

Articolo (7)

In caso   d’ingresso, per i casi emergenziali e speciali, nelle acque territoriali libiche, si può ricevere assistenza immediata previo autorizzazione e supervisione del centro(LMRCC).

Articolo (8)

Le unità marittime affiliate all’ organizzazione s’impegnano a lavorare sotto il principio di collaborazione e supporto. A non bloccare le operazioni di ricerca e salvataggio marittimo esercitato dalle autorità autorizzate dentro l’area dichiarata e a lasciargli la precedenza d’intervento.

Articolo (9)

Le unità marittime delle organizzazioni s’impegnano e si limitano all’esecuzione delle istruzioni del centro (LMRCC) e (si impegnano) a informarlo preventivamente su qualsiasi iniziativa che intendano implementare autonomamente anche se è considerata necessaria e urgente nell’area.

Articolo (10)

I capitani delle navi affiliate alle organizzazioni che lavorano nell’area, devono notificare tutti gli interventi legati alla sicurezza marittima o altri atti sospetti.

Articolo (11)

Per quanto riguarda il diritto di visita, il personale del Dispositivo è autorizzato a salire a bordo delle unità marittime ad ogni richiesta e per tutto il tempo valutato necessario, per motivi legali e di sicurezza, senza compromettere l’attività umana e professionale di competenza del paese di cui la nave porta la bandiera.

Articolo (12)

I naufraghi salvati nell’area, da parte delle organizzazioni, non vengono rimandati allo Stato Libico tranne nei rari casi eccezionali e di emergenza.

Articolo (13)

Dopo il completamento delle operazioni di ricerca e salvataggio da parte delle organizzazioni, le barche e i motori usati nelle operazioni di contrabbando, saranno consegnati allo Stato libico e saranno sottoposti all’applicazione della legislazione in vigore.

In tutte le circostanze va avvisato il Centro su tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza di navigazione e il rischio d’inquinamento durante le attività di ricerca e salvataggio marittimo.

Articolo (14)

Salvo le comunicazioni necessarie nel contesto delle operazioni di salvataggio e, per salvaguardare la sicurezza delle vite in mare, le unità marittime affiliate alle organizzazioni s’impegnano a non mandare nessuna comunicazione o segnale di luce o altri effetti per facilitare l’arrivo d’imbarcazioni clandestine verso loro.

Articolo (15)

Secondo il capitolo V della convenzione internazionale per la sicurezza delle vite in mare(SOLVAS-74) e le sue Modifiche; non sospendere o ritardare i tempi regolari dei segnali d’identificazione sistematica (AIS) e i segnali d’identificazione e localizzazione a lungo raggio(LRIT) delle navi per garantire la sicurezza della navigazione e la sicurezza delle navi che non sono coinvolte nelle operazioni di ricerca e salvataggio.

Articolo (16)

In conformità alle sue competenze di controllo, il Dispositivo controlla tutte le navi e unità marittime affiliate alle organizzazioni che violano le disposizioni del presente regolamento e le conducono al porto marittimo libico più vicino.

Articolo (17)

L’autorità marittima, nell’area dichiarata, esegue la procedura d’infrazione con le navi e le unità sequestrate e sospettate in coordinamento con le altre autorità coinvolte. E ove applicabile saranno esposte davanti alla procura pubblica.

Articolo (18)

In caso di violazione del presente accordo sarà ritirata l’autorizzazione di cooperazione rilasciata all’organizzazione che opera nell’area, verrà cancellato il nome dell’organizzazione e non sarà concessa un’altra autorizzazione in caso di ripetizione delle violazioni degli obblighi contenuti nel presente accordo.

Articolo (19)

Il presente decreto entra in vigore dalla sua data di emissione, l’autorità vigilano alla sua esecuzione

14/09/2019

Consiglio presidenziale
Del governo di accordo nazionale

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